Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida definitive sugli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Il testo riguarda chatbot, deepfake e contenuti sintetici.
Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2026. Le linee guida distinguono in modo netto i doveri dei fornitori da quelli di chi distribuisce il sistema al pubblico.
Il documento chiarisce anche come etichettare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è renderli riconoscibili da chi li riceve.
Fornitori e deployer: due ruoli con responsabilità diverse
Chi sviluppa un modello generativo deve inserire una marcatura tecnica leggibile da una macchina, come una filigrana nei file o metadati nel codice. Questo obbligo riguarda i fornitori del modello.
Chi integra quel modello in un chatbot, in un generatore di immagini o in un servizio rivolto al pubblico diventa “deployer”. Il deployer deve rendere l’informazione visibile e comprensibile a chi la riceve.
Molti grandi fornitori hanno già implementato in gran parte la marcatura tecnica richiesta. Il 10 giugno 2026 è stato pubblicato un Code of Practice volontario sulla marcatura dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
La parte più delicata spetta spesso alle piccole imprese che integrano lo strumento. Il lavoro pratico consiste nel rivedere l’interfaccia, aggiungere un messaggio o un’icona e verificare la marcatura lato server.
Perché il disclaimer nei termini e condizioni non basta
Le linee guida elencano cosa non è sufficiente per rispettare l’obbligo. Un semplice rinvio ai termini di servizio o a un documento esterno collegato da un link non basta.
Non basta una marcatura leggibile solo da una macchina e invisibile sullo schermo. Non basta nemmeno un riferimento generico a un “assistente” senza chiarire che si tratta di un sistema artificiale.
Le linee guida considerano adeguato un messaggio testuale esplicito all’inizio dell’interazione, del tipo “stai interagendo con un sistema di intelligenza artificiale”. È ritenuta valida anche un’icona o un elemento visivo leggibile nel contesto in cui viene mostrato.
La differenza è che l’utente deve vedere l’informazione senza doverla cercare. La marcatura tecnica risolve il problema del fornitore, non quello del deployer.
Le PMI italiane davanti alla scadenza del 2 agosto
In Italia l’adozione dell’intelligenza artificiale è passata dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025 tra le imprese con almeno dieci addetti, secondo i dati ISTAT. La crescita è rapida, ma spesso non è accompagnata da una verifica normativa.
Molte aziende hanno integrato un chatbot o un generatore di contenuti senza una revisione legale del contratto con il fornitore. In molti casi non è mai stato svolto un audit di conformità.
Chi controlla e quanto costano le sanzioni
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo. Sono previsti criteri di proporzionalità per le piccole e medie imprese e per le small mid-cap.
In Italia l’accertamento spetta all’AgID per i sistemi non riservati e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per quelli legati alla sicurezza. Gli obblighi di trasparenza restano fissati al 2 agosto anche dopo il regolamento Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio 2026.
Esistono eccezioni per l’editing standard di un contenuto, per l’uso da parte delle forze dell’ordine e per le opere satiriche o artistiche. Il perimetro resta però stretto e va verificato caso per caso.
Articolo originale: tomshw.it




